Aggiornamento 27 gennaio 2019: in seguito all’entrata in vigore (10 ottobre 2018) del DL 113/18, cosiddetto “decreto sicurezza”, la protezione umanitaria è stata eliminata e sostituita con altre forme di protezione specifiche. Si veda il post Sintesi incontro su decreto sicurezza alle Oblate del 25 gennaio.

Richiedenti asilo

Richiedente asilo è colui che avendo lasciato il proprio paese chiede il riconoscimento dello status di rifugiato o altre forme di protezione internazionale. Fino a quando non viene presa una decisione definitiva dalle autorità competenti del paese di arrivo, la persona è un richiedente asilo e ha diritto di soggiornarvi regolarmente, anche se è arrivato senza documenti di identità o in maniera irregolare.

In Italia l’autorità competente in materia è la Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo, e per un decentramento dell’esame delle richieste d’asilo sono state create delle commissioni territoriali. La Commissione territoriale di Firenze deve decidere per tutta la Toscana e l’Umbria. Le domande che devono vagliare sono ad oggi 5000 (notizia fornita dall’Avv. Luigi Tessitore, nel corso dell’incontro “Immigrazione Oggi in Italia”, a cura della Cooperativa Fontenuova di Firenze).

Rifugiati

Persone che hanno ottenuto lo status di rifugiato in seguito all’accoglimento della domanda da loro presentata per richiedere asilo nel nostro paese. La domanda può essere presentata dallo straniero perseguitato nel suo Paese d’origine per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica.
Queste disposizioni sono contenute in una Legge italiana del 1954 che ha dato attuazione alla nota Convenzione di Ginevra del 1951 la quale ha stabilito le condizioni per essere considerato un rifugiato, le forme di protezione legale, altri tipi di assistenza, i diritti sociali che il rifugiato dovrebbe ricevere dagli Stati aderenti al documento e gli obblighi di quest’ultimo nei confronti dei governi ospitanti.
Il rifugiato gode della cosiddetta protezione internazionale.

Protezione sussidiaria

Lo status di protezione sussidiaria è lo status riconosciuto dallo Stato italiano al cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e che non può, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione del suo Paese. Si tratta di una forma di protezione internazionale.

Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi:

  • la condanna a morte;
  • la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano;
  • la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Protezione umanitaria

I beneficiari di protezione umanitaria non sono i rifugiati, perché non sono vittime di una persecuzione individuale nel loro paese, ma hanno comunque bisogno di protezione o assistenza perché particolarmente vulnerabili sotto il profilo medico, psichico o sociale.

Migranti economici

Sono tutti coloro per i quali non sussistono nei propri paesi di origine le condizioni persecutorie, di rischio o di particolare vulnerabilità dei casi precedenti.

CAS

Centri Accoglienza Straordinaria. Sono rappresentati da strutture messe a disposizione da cittadini proprietari di immobili non occupati al fine di sopperire alla mancanza di posti nelle strutture ordinarie di accoglienza o nei servizi predisposti dagli enti locali. Tali strutture, solitamente di privati, sono state e sono a tutt’oggi la risposta all’emergenza. Purtroppo per chi arriva e per chi è residente, ad oggi costituiscono la modalità ordinaria di accoglienza. Tali strutture sono individuate dalle Prefetture, in convenzione con cooperative, associazioni e strutture alberghiere o ricettive, secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici, sentito l’ente locale nel cui territorio la struttura è situata (che viene a conoscenza di fatto dopo che la trattativa è avviata). La permanenza dovrebbe essere limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento del richiedente nelle strutture di seconda accoglienza, ove queste esistano.

SPRAR

Sistema di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati. È un sistema a cui aderiscono i comuni, i quali emettono un bando – controllano e rendicontano poi tutte le spese di gestione – attualmente sono circa 1000 i comuni italiani aderenti, ma i bandi di adesione a questo sistema, decisamente più costruttivo per le politiche sul territorio, sono chiusi o comunque non è un sistema attivabile nel Comune di Figline e Incisa Valdarno (vedi documento SPRAR del Ministero degli Interni). Gli SPRAR sono progetti e non prevedono profitti. Invece nei CAS chi offre le strutture abitative percepisce un guadagno.

Centri Governativi

Sono i centri di primo soccorso.